PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme per l'attribuzione di promozioni al grado superiore a titolo onorifico in favore degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati, collocati nella riserva od in congedo assoluto, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla medesima legge.

Art. 2.
(Promozione).

      1. La promozione al grado superiore a titolo onorifico può essere attribuita nella posizione di congedo o di quiescenza ai cittadini italiani che hanno partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali o graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano essere comunque applicabili, i benefìci previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.
      2. Possono altresì ottenere la promozione di cui al comma 1 gli ufficiali ed i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, pur non avendo partecipato ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, hanno prestato ininterrotto servizio militare per almeno venti anni.

 

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      3. Possono altresì ottenere la promozione di cui al comma 1 gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento ed i graduati di truppa di ogni Arma o Corpo che, pur non avendo partecipato ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, hanno prestato il servizio militare senza demerito e risultano iscritti alle associazioni d'Arma, di Corpo o combattentistiche di appartenenza da almeno dieci anni, ovvero rivestono cariche sociali all'interno delle stesse associazioni per almeno cinque anni.
      4. Il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al presente articolo, che durante il periodo di servizio ha conseguito un titolo di studio di scuola media superiore o di diploma di laurea o titolo equipollente, può conseguire, a domanda, una promozione a titolo onorifico al grado successivamente superiore a quello previsto per la normale prosecuzione nella carriera, cumulabile con eventuali promozioni già ottenute per diverso titolo.

Art. 3.
(Requisiti).

      1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati di truppa di cui all'articolo 2 conseguono la promozione prevista dal medesimo articolo 2 a condizione che:

          a) abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o siano collocati in congedo assoluto, oppure posti nella riserva o nella riserva di complemento;

          b) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o siano incorsi in punizioni di particolare gravità e, nel caso degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento e dei graduati di truppa, abbiano svolto il servizio e gli eventuali successivi richiami senza demerito unitamente alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3;

          c) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato.

 

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Art. 4.
(Modalità delle promozioni).

      1. Le promozioni di cui all'articolo 2 sono concesse, di diritto e con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato, corredata di autocertificazione sull'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, da presentare entro i dodici mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il collocamento nella riserva, nell'ausiliaria o nella posizione di congedo assoluto.
      2. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
      3. La promozione onorifica di cui all'articolo 2 non modifica il trattamento di quiescenza e previdenziale in godimento del soggetto beneficiario. La promozione non produce, altresì, effetti ad alcun altro fine economico-retributivo.
      4. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati di truppa ai quali è concessa la promozione ai sensi dell'articolo 2 non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tale caso gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati di truppa richiamati in servizio assumono il grado precedentemente rivestito o il grado onorifico immediatamente superiore qualora conseguito da oltre quattro anni.

Art. 5.
(Incompatibilità).

      1. La promozione a titolo onorifico non è incompatibile con quelle conseguite in precedenza, anche se a diverso titolo, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 2, comma 4, e può essere ottenuta più di una volta qualora il soggetto iscritto ad un'associazione d'Arma, di Corpo o combattentistica, per l'impegno e la partecipazione

 

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costante alle attività associative per oltre nove anni dopo il conseguimento dell'ultima promozione onorifica o per il rivestimento di cariche sociali all'interno della stessa associazione per un periodo superiore a quattro anni dall'ultima promozione onorifica, sia meritevole di un ulteriore avanzamento onorifico.
      2. L'interessato non può presentare domanda di promozione a titolo onorifico qualora sia in corso di approvazione o di rigetto un'analoga istanza presentata dal medesimo soggetto.
      3. In caso di rigetto definitivo della domanda di promozione a titolo onorifico, l'interessato non può presentare una nuova domanda prima che sia decorso un anno dalla data di comunicazione del rigetto definitivo.

Art. 6.
(Oneri).

      1. Le promozioni di cui alla presente legge non devono comportare oneri per lo Stato, fatte salve le situazioni in cui ricorrono i presupposti per l'ottenimento di sussidio o di aiuti da parte dello Stato stesso. Conseguentemente le spese istruttorie e quelle relative alla nomina sono ad esclusivo carico degli interessati.

Art. 7.
(Distintivi).

      1. Il conseguimento della promozione a titolo onorifico permette all'interessato di indossare i segni distintivi del nuovo grado in tutte le manifestazioni ufficiali sia nel territorio nazionale sia all'estero.
      2. L'interessato può altresì indossare la divisa dell'Arma o del Corpo di appartenenza nella manifestazioni di cui al comma 1, previa richiesta all'associazione d'Arma o di Corpo di appartenenza ed autorizzazione della competente autorità militare locale.